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Da giugno 2011 possono avere la carta d’identità anche i minori di 15 anni, in attuazione del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.
La carta è in tutto e per tutto uguale a quella dei maggiorenni ma con differenti tempi di durata a seconda dell'età: sotto i tre anni, la carta sarà valida tre anni; tra i 3 e i 18 anni avrà 5 anni di validità; per i maggiorenni invece la carta sarà validaper 10 anni.
I minorenni devono presentarsi personalmente allo sportello anagrafico: per la carta d'identità non valida anche per l'espatrio accompagnati da almeno un genitore e da un testimone maggiorenne munito di documento di riconoscimento; per la carta d'identità valida anche per l'espatrio è necessario l'assenso di ambedue i genitori o di chi ne fa le veci (se uno dei due genitori non può essere presente, l’altro dovrà portare l’assenso scritto del genitore assente, con fotocopia del documento d’identità del genitore assente.
A partire da 12 anni compiuti il minore dovrà anche firmare il documento.
Il minore di 14 anni può utilizzare la carta d'identità valida per l’espatrio solo se viaggia in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.
Per i genitori che vogliono andare all’estero con un figlio minore di 14 anni, si consiglia di richiedere , insieme alla carta d'identità, anche il certificato di nascita con le generalità del padre e della madre.
In caso di espatrio senza i genitori occorre munirsi di una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura, con il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.